IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio decreto  20  giugno  1935,  n. 1071  modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre  1926, n.  2412 e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  nella docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio  1989, n. 68, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341, recante la  riforma dgli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
giuridico;
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e di aggiungere  dopo la tabella XLV/6,  la tabella
XLV/7   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore giuridico;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Palermo
(consiglio di facolta' seduta del  23 ottobre 1997, senato accademico
seduta del 29  giugno 1998, consigli di amministrazione  seduta del 9
settembre 1998);
                              Decreta:
  Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996
la scuola di  specializzazione in diritto delle regioni  e degli enti
locali.
                Scuola di specializzazione in diritto
                  delle regioni e degli enti locali
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti
locali istituita con  decreto del Presidente della  Repubblica del 22
ottobre 1987,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana del  18 gennaio  1988, ha la  finalita' di  fornire adeguate
conoscenze  di metodo  e  di contenuto  scientifico e  professionale,
utili alla  formazione di  specialisti nel campo  delle problematiche
giuridicoamministrative concernenti le regioni e le autonomie locali.